REGOLAMENTO DI ZONA (approvato il 25/10/2009)...

ART. 1 Compiti e scopi dell'Assemblea - L'Assemblea Zonale dell'AGESCI si riunisce una volta l'anno, in autunno,per espletare i compiti previsti dallo Statuto e specificati nel successivo art.2. In caso di impossibilità di convocazione a cura dei Responsabili di Zona l'Assemblea di Zona è convocata congiuntamente dai Responsabili Regionali.


ART. 2- Compiti Statutari - L'Assemblea è convocata annualmente per:
· approvare il progetto di Zona e verificare quello giunto a scadenza;
· stabilire la composizione del Comitato di Zona;
· deliberare l'eventuale delega al Consiglio di Zona di tutte le competenze del Comitato qualora il numero dei Gruppi che compongono la Zona sia inferiore al numero minimo indicato nel Regolamento Organizzazione; in questo caso l'approvazione e la verifica del
Programma di Zona competono all'Assemblea;
· eleggere tra i capi censiti della Zona,i Responsabili di zona e gli altri membri del Comitato di Zona;
· discutere le linee del Progetto Regionale;
· deliberare in merito ai bilanci consuntivo, preconsuntivo e preventivo.


ART. 3- Composizione - L'Assemblea di Zona è composta da:
-tutti capi censiti nella Zona;
-con diritto di voto e solo elettorato attivo,i soci adulti censiti nella zona che stanno ancora completando il percorso formativo;

ART. 4 - Convocazione - La convocazione dell'Assemblea è fatta dai Responsabili di Zona, con preavviso scritto inoltrato per e-mail a tutti i capi provvisti di posta elettronica e per posta a coloro che ne sono sprovvisti almeno trenta giorni prima della celebrazione della stessa. La convocazione dovrà contenere:
·l'ordine del giorno;
·il giorno,la sede,l'orario e la fine dei lavori assembleari.
La relazione del Comitato ed il bilancio verranno mandati alle CO.CA. almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria,su richiesta motivata di almeno il 33% degli aventi diritto.
I Responsabili, entro trenta giorni dalla richiesta, convocano l'Assemblea secondo le modalità previste dal presente articolo.

ART. 5 - Validità - L'Assemblea di Zona è valida se, all'orario previsto per la chiusura
delle iscrizioni, avrà raggiunto il 40% + 1 dei capi censiti esclusi gli assistenti ecclesiastici che non concorrono al raggiungimento del quorum.. Una volta dichiarata valida, l'Assemblea rimane deliberante fino all'orario della chiusura dei lavori,qualunque sia il numero dei presenti.


ART.6 - Delega - E' prevista la delega solamente da parte di capi presenti nell'Assemblea
precedente,secondo il criterio di una delega per capo.
L'attribuzione delle deleghe avviene solo nella fase di iscrizione.

ART.7 - Presidenza dell'Assemblea - L'Assemblea è presieduta dai Responsabili di Zona.
E' compito della presidenza:
Coordinare in maniera efficace i lavori assembleari"
· stabilire,ad inizio lavori, il tempo massimo entro cui presentare mozioni e candidature;
· proporre i componenti dell'Ufficio di Presidenza;
· nominare inoltre i capi che debbono coordinare i Lavori delle commissioni o gruppi che si rendessero necessari per un più attento esami di atti,mozioni,e/o documenti


ART.8 - Ufficio di presidenza - L'Ufficio di Presidenza è composto da:
· I RR.d.Z che la presiedono;
· un segretario;
· due scrutatori che attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese o segreto,
· Comitato mozioni composto da 1 a 3 capi di cui 1 svolge la funzione di Presidente;


ART.9 - Funzioni del segretario - Il segretario redige il verbale indicando:
· i Gruppi presenti
· il numero dei presenti secondo quanto previsto dal precedente art. 3;
· la cronaca dei lavori assembleari
· le deliberazioni votate dall'Assemblea
· i risultati delle votazioni

ART.10 - Comitato mozioni - Il comitato mozioni è incaricato di presentare all'Assemblea, per l'approvazione,le mozioni ad esso presentati duranti i lavori assembleari.
Le mozioni vanno presentate in forma scritta al Comitato Mozioni ,il quale,d'intesa con i presentatori,apporta se necessario, modifiche di forma o di contenuto atte a chiarirne il senso e coordina fra loro mozioni di contenuto simile.
Si può mettere ai voti una mozione per punti separati,sia d'ufficio sia su richiesta di uno o più capi.
Se uno o più emendamenti vengono presentati su una mozione, questa viene messa ai voti nella forma emendata, iniziando dall'emendamento più radicale.
Su mozioni ed emendamenti si accettano due interventi,di cui uno favorevole ed uno contrario.
Chi fa un intervento,non lo può fare una seconda volta, tranne che per richiedere chiarimenti.


ART.11 - Diritto di voto
Per il diritto di voto,da parte dei capi,si fa riferimento a quanto disposto dallo statuto nazionale AGESCI.
Non possono essere candidati e successivamente eletti capi assenti durante l'assemblea perché non esprimono sufficienti garanzie.


ART.12 - Modo votazione - Le deliberazioni vengono approvate per alzata di mano o in
altro modo palese. Le deliberazioni riguardanti persone debbono essere approvate con voto segreto. Il progetto, il bilancio, le relazioni, le mozioni, le modifiche al presente regolamento si ritengono approvati con la maggioranza relativa dei votanti.

ART.13 - Quorum elezioni - Per l'elezione a Responsabile di Zona e a Membro di Comitato si deve ottenere la metà più uno dei voti calcolati sul totale dei votanti. Se nessun candidato raggiunge il quorum necessario al primo scrutinio,si procede al ballottaggio tra i primi due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti; nel caso di ballottaggio si viene eletti con il 50 % più 1 dei votanti.


ART.14 - Candidatura a membro di Comitato - Per essere candidati a membro di comitato, il capo deve (almeno) aver partecipato al Campo di Formazione
Associativa.


ART. 15 - Trasparenza - I Membri di Comitato, sia elettivi che di nomina, redigono verbali degli incontri che svolgono secondo il programma annuale.
Atti di incontri di branca e settori sono fatti circolare tramite email a tutti i capi della branca di riferimento. Le verifiche annuali sono consegnate al Comitato 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Zonale annuale.
Tutti gli atti sono visibili sul sito zonale


ART.16 - Censimento dei nuovi gruppi - Per l'apertura di nuovi gruppi in zona , il Comitato, valutate le istanze di nuove aperture , sentito il consiglio di zona , redige un apposito progetto di sviluppo condiviso

ART.17 - Eventi di FO.CA - Per le modalità di partecipazione agli eventi di FO.CA. istituzionali si fa riferimento al regolamento AGESCI FO.CA.


ART.18 - Incontro Capi - Una volta l'anno è convocata un incontro capi su tematiche
previste dal progetto zonale


ART. 19 - Durata Assemblea - L'Assemblea di Zona e l'Incontro Capi si devono
svolgere in un'unica giornata.