ART. 1 Compiti e scopi dell'Assemblea - L'Assemblea Zonale dell'AGESCI si riunisce una volta l'anno, in
autunno,per espletare i compiti previsti dallo Statuto e specificati
nel successivo art.2.
In caso di impossibilità di convocazione a cura dei Responsabili
di Zona l'Assemblea di Zona è convocata congiuntamente dai
Responsabili Regionali.
ART. 2- Compiti Statutari - L'Assemblea è convocata annualmente per:
· approvare il progetto di Zona e verificare quello giunto
a scadenza;
· stabilire la composizione del Comitato di Zona;
· deliberare l'eventuale delega al Consiglio di Zona di
tutte le competenze del Comitato qualora il numero
dei Gruppi che compongono la Zona sia inferiore al
numero minimo indicato nel Regolamento Organizzazione;
in questo caso l'approvazione e la verifica del
Programma di Zona competono all'Assemblea;
· eleggere tra i capi censiti della Zona,i Responsabili di
zona e gli altri membri del Comitato di Zona;
· discutere le linee del Progetto Regionale;
· deliberare in merito ai bilanci consuntivo,
preconsuntivo e preventivo.
ART. 3- Composizione - L'Assemblea di Zona è composta da:
-tutti capi censiti nella Zona;
-con diritto di voto e solo elettorato attivo,i soci adulti censiti
nella zona che stanno ancora completando il percorso formativo;
ART. 4 - Convocazione - La convocazione dell'Assemblea è fatta dai Responsabili di Zona,
con preavviso scritto inoltrato per e-mail a tutti i capi provvisti
di posta elettronica e per posta a coloro che ne sono
sprovvisti almeno trenta giorni prima della celebrazione della
stessa. La convocazione dovrà contenere:
·l'ordine del giorno;
·il giorno,la sede,l'orario e la fine dei lavori assembleari.
La relazione del Comitato ed il bilancio verranno mandati alle
CO.CA. almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria,su richiesta
motivata di almeno il 33% degli aventi diritto.
I Responsabili, entro trenta giorni dalla richiesta, convocano
l'Assemblea secondo le modalità previste dal presente
articolo.
ART. 5 - Validità - L'Assemblea di Zona è valida se, all'orario previsto per la chiusura
delle iscrizioni, avrà raggiunto il 40% + 1 dei capi censiti esclusi gli assistenti ecclesiastici che non concorrono al raggiungimento del quorum..
Una volta dichiarata valida, l'Assemblea rimane deliberante fino
all'orario della chiusura dei lavori,qualunque sia il numero dei
presenti.
ART.6 - Delega - E' prevista la delega solamente da parte di capi presenti nell'Assemblea
precedente,secondo il criterio di una delega per capo.
L'attribuzione delle deleghe avviene solo nella fase di iscrizione.
ART.7 - Presidenza dell'Assemblea - L'Assemblea è presieduta dai Responsabili di Zona.
E' compito della presidenza:
Coordinare in maniera efficace i lavori assembleari"
· stabilire,ad inizio lavori, il tempo massimo entro cui
presentare mozioni e candidature;
· proporre i componenti dell'Ufficio di Presidenza;
· nominare inoltre i capi che debbono coordinare i Lavori
delle commissioni o gruppi che si rendessero necessari
per un più attento esami di atti,mozioni,e/o documenti
ART.8 - Ufficio di presidenza - L'Ufficio di Presidenza è composto da:
· I RR.d.Z che la presiedono;
· un segretario;
· due scrutatori che attendono a tutte le operazioni di voto
a scrutinio palese o segreto,
· Comitato mozioni composto da 1 a 3 capi di cui 1 svolge
la funzione di Presidente;
ART.9 - Funzioni del segretario - Il segretario redige il verbale indicando:
· i Gruppi presenti
· il numero dei presenti secondo quanto previsto dal precedente
art. 3;
· la cronaca dei lavori assembleari
· le deliberazioni votate dall'Assemblea
· i risultati delle votazioni
ART.10 - Comitato mozioni - Il comitato mozioni è incaricato di presentare all'Assemblea,
per l'approvazione,le mozioni ad esso presentati duranti i
lavori assembleari.
Le mozioni vanno presentate in forma scritta al Comitato Mozioni
,il quale,d'intesa con i presentatori,apporta se necessario,
modifiche di forma o di contenuto atte a chiarirne il senso
e coordina fra loro mozioni di contenuto simile.
Si può mettere ai voti una mozione per punti separati,sia
d'ufficio sia su richiesta di uno o più capi.
Se uno o più emendamenti vengono presentati su una mozione,
questa viene messa ai voti nella forma emendata,
iniziando dall'emendamento più radicale.
Su mozioni ed emendamenti si accettano due interventi,di
cui uno favorevole ed uno contrario.
Chi fa un intervento,non lo può fare una seconda volta,
tranne che per richiedere chiarimenti.
ART.11 - Diritto di voto
Per il diritto di voto,da parte dei capi,si fa riferimento a quanto
disposto dallo statuto nazionale AGESCI.
Non possono essere candidati e successivamente eletti capi
assenti durante l'assemblea perché non esprimono sufficienti
garanzie.
ART.12 - Modo votazione -
Le deliberazioni vengono approvate per alzata di mano o in
altro modo palese. Le deliberazioni riguardanti persone debbono
essere approvate con voto segreto. Il progetto, il bilancio,
le relazioni, le mozioni, le modifiche al presente regolamento
si ritengono approvati con la maggioranza relativa dei votanti.
ART.13 - Quorum elezioni - Per l'elezione a Responsabile di Zona e a Membro di Comitato
si deve ottenere la metà più uno dei voti calcolati sul totale
dei votanti. Se nessun candidato raggiunge il quorum necessario
al primo scrutinio,si procede al ballottaggio tra i primi
due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti;
nel caso di ballottaggio si viene eletti con il 50 % più 1 dei
votanti.
ART.14 - Candidatura a membro di Comitato - Per essere candidati a membro di comitato, il capo deve
(almeno) aver partecipato al Campo di Formazione
Associativa.
ART. 15 - Trasparenza -
I Membri di Comitato, sia elettivi che di nomina, redigono verbali
degli incontri che svolgono secondo il programma annuale.
Atti di incontri di branca e settori sono fatti circolare tramite email
a tutti i capi della branca di riferimento.
Le verifiche annuali sono consegnate al Comitato 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Zonale annuale.
Tutti gli atti sono visibili sul sito zonale
ART.16 - Censimento dei nuovi gruppi -
Per l'apertura di nuovi gruppi in zona , il Comitato, valutate le
istanze di nuove aperture , sentito il consiglio di zona , redige
un apposito progetto di sviluppo condiviso
ART.17 - Eventi di FO.CA - Per le modalità di partecipazione agli eventi di
FO.CA. istituzionali si fa riferimento al regolamento
AGESCI FO.CA.
ART.18 - Incontro Capi - Una volta l'anno è convocata un incontro capi su tematiche
previste dal progetto zonale
ART. 19 - Durata Assemblea -
L'Assemblea di Zona e l'Incontro Capi si devono
svolgere in un'unica giornata.
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